Statuto

La Fondazione Sardinia è stata costituita il 16 febbraio 1991. I soci hanno retificato il suo statuto, sempre di fronte al notaio, l’11 novembre 1997. E’ il seguente:

STATUTO

Articolo 1

E’ costituita la Fondazione ” Sardinia ” con sede in Cagliari.

Articolo 2

La Fondazione senza scopi di lucro:

- promuove iniziative di studio, convegni e ricerche sull’insieme delle problematiche economiche, culturali, sociali e politiche della Sardegna;

- cura attività di documentazione sul movimento etnico e sulle sue espressioni organizzate in Sardegna e al livello Europeo o extraeuropeo;

- promuove e coordina iniziative di formazione culturale civi ca e politica degli operatori interessati ad approfondire il complesso delle tematiche riguardanti la Sardegna, anche istituendo appositi centri territoriali;

- attua tutte le iniziative volte a rafforzare la consapevolezza dei sardi e in particolare delle classi dirigenti per realizzare obiettivi di diretto protagonismo economico, sociale, politico e culturale;

- cura e gestisce l’Archivio della Fondazione Sardinia.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione utilizza tutti gli strumenti della comunicazione di massa e collabora con Enti, Istituti, Società.

La Fondazione promuove attività anche a carattere convittuale, seminariale e residenziale.

La Fondazione collabora con enti pubblici e privati interessati nelle stesse materie, anche su committenza degli enti stessi.

La Fondazione promuove corsi di formazione e aggiornamento.

 

Articolo 3

L’Archivio della Fondazione Sardinia comprende un archivio di materiale storico prevalentemente contemporaneo, concernente in particolare:

-il Partito Sardo d’Azione;

-la Federazione Sarda Lavoratori Metalmeccanici;

-il Movimento del ’68;

-documentazione fotografica sul Partito Sardo d’Azione;

-materiale e documentazione di storia contemporanea proveniente da donazioni e da acquisti;

-ogni altro materiale rilevante per gli scopi della Fondazione.

Gli organi direttivi dell’Archivio sono gli stessi della Fondazione Sardinia.

Un apposito regolamento, approvato ai sensi dell’articolo 7, lettera d), contiene le norme di organizzazione e di gestione dell’Archivio della Fondazione Sardinia.

Articolo 4

Sono organi della Fondazione:

- l’Assemblea, il Presidente, il Vice-Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5

Il patrimonio originario della Fondazione è costituito da lire 3.500.000 tremilionicinquecentomila).

Esso può essere integrato da successivi incrementi di beni mobili e immobili che pervengono, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Articolo 6

L’Assemblea è composta dai soci fondatori, dai soci cooptati  come fondatori e onorari e dai soci ordinari.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito la Fondazione.

Possono essere cooptati fra i soci fondatori le persone fisiche e i rappresentanti di enti e di organizzazioni chiamati a far parte della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione.

Per aderire alla Fondazione in qualità di socio ordinario occorre presentare formale richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale sia espressamente menzionato l’impegno a rispettare le norme del presente statuto.

Articolo 7

L’Assemblea:

a) nomina il Consiglio di Amministrazione;

b) nomina un revisore dei conti o un collegio dei revisori dei conti;

c) delibera i bilanci e le linee programmati che e generali della Fondazione;

d) approva regolamenti su singoli settori di attività;

e) approva le modifiche dello Statuto con maggioranza dei due terzi dei soci;

f) ratifica le eventuali cooptazioni di cui all’articolo 8.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno e comunque tutte le volte che ne faccia richiesta la maggioranza dei soci.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da 5 (cinque) a l3 (tredici), nominati dall’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sostituire i membri dimissionari o comunque decaduti.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è convocato, in via ordinaria, almeno due volte all’anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Le decisioni in sede di prima convocazione sono validamente  assunte con la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo l0

Il consiglio di Amministrazione:

a) delibera sui provvedimenti da adottare e sulle direttive da prendere in materia di attuazione dei fini istituzionali della Fondazione;

b) nomina il Direttore della Fondazione;

c) delibera in materia di stato giuridico ed economico del personale, sulle assunzioni e sui licenziamenti;

d) valuta e accoglie le richieste di adesione dei nuovi soci alla Fondazione e delibera sulle cooptazioni di cui all’articolo 8;

e) determina anno per anno le somme che dovranno essere versate dai soci all’atto dell’ammissione alla Fondazione e quelle che dovranno essere versate da tutti i soci quale contributo per la gestione della Fondazione;

f) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) ratifica le decisioni assunte in via d’urgenza dal Presidente.

Articolo 11

Il Direttore cura normalmente l’esecuzione e la gestione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione; assiste il Presidente e il Vice Presidente; espleta le funzioni che gli so-

no delegate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione, adottando inoltre tutti gli atti necessari alla gestione  ordinaria della Fondazione, salvo ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere allo scopo convocata dal Presidente entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Presi dente o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Articolo 15

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. In caso di estinzione della Fondazione i beni saranno devoluti ad istituzioni aventi finalità di studio e di formazione

analoghe a quelle della Fondazione stessa, designate dall’ultimo Consiglio di Amministrazione in carica. In mancanza si applica l’articolo 31 del Codice Civile.