BASE GIURIDICA DELLA ZONA FRANCA IN SARDEGNA

BASE    GIURIDICA    DELLA   ZONA   FRANCA   IN   SARDEGNA, di Giuseppe Carboni, del Movimento Artigiani e Commercianti Liberi

Per oltre 50 anni lo Stato Italiano ha lasciato  irrealizzato il diritto del Popolo Sardo  al  funzionamento  nel proprio territorio  di punti franchi  e le  Zone Franche, tra loro  equiparate,   in quanto entrambe omologate  come territori

“ extradoganali “ dal dpr 43\73 ( art. 2).

Le  “ Zone Franche “  della Sardegna erano state  previste rispettivamente :

-   dall’art. 12 della legge Costituzionale n. 3\1948

-   dal dlgs 75\78 con il quale e’ stata data esecuzione all’ art. 12 ( legge 3\48)

Punti franchi e zone franche  sono disciplinati dalla stessa normativa,  individuata nel  Codice doganale italiano T.U. approvato con  dpr 43\73, e in quanto tali individuati  come  “ territori  extradoganali ”  “ extraterritoriali “,    disciplinati  in modo “ omogeneo” e “ armonizzato”  dalle norme del  diritto  internazionale  recepite nei  “ codici doganali comunitari”    confluiti   nei  Testi unici  doganali  adottati  da ogni singolo  stato   membro.

Il diritto ad istituire  punti franchi  e zone franche  e’  stato concesso all’isola  della Sardegna, alla fine della 2° guerra mondiale,  quale discrimine positiva atta a  compensare i sovra costi del trasporto  dovuti alla sua posizione geografica  ultraperiferica con popolazione  a  bassissima densita demografica.

Al pari della Sardegna,  il  suddetto diritto  all’istituzione di  punti franchi

( esclusi da dazi doganali, iva e accise ) era stato concesso alla Regione della Valle d’Aosta e  al porto franco di Trieste, diritto riconosciuto  prima dell’entrata in vigore del Trattato di Roma  del 1957, trattato che all’art.  234  consentiva e  consente  tutt’ora di onorare le convenzioni internazionali concluse tra gli stati membri e paesi terzi,

( vedi : per i  punti franchi istituiti nel porto franco di Trieste  all. VII al Trattato di Parigi del 1947 il dlgs  C.P.S. n. 1430\47 con il quale e’ stata data esecuzione  al trattato di pace di Parigi ).

Piu’ di recente il Consiglio di  Stato,  con  parere espresso n. 59\96   ha  individuato come referenti normativi primari  per il  l’attualita del diritto del  porto franco di Trieste,   la normativa  doganale  prevista nel   dlgs C.P.S. 1430\47 con il quale e’ stata data esecuzione al  suddetto trattato di pace di Parigi del 1947, decreto  che  confermava la disciplina doganale prevista  per i punti franchi  dall’art. 1,  10, 11 c.1 del D.M. 1693\1925 e  quella prevista dall’art. 11 del D.M. 20.12.25, disciplina giuridica  successivamente  riaffermata dall’art. 4, 5 , 7 del Decreto del Commissario Generale del Governo Italiano per  il territorio di Trieste   n. 29\1955 ,  dove si prevedeva   che  ( per tutti i punti franchi dell’Italia)  “  lo sbarco e l’imbarco delle merci  nei punti franchi  dovesse avvenire  senza l’ ingerenza delle autorita doganali “……….. e  che :  “ il  porto franco  e’ considerato fuori dalla linea doganale ed in esso si possono compiere,  in completa  liberta’ da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione , manipolazione trasformazione anche di carattere industriale” e  che cosi’ come accade negli altri porti franchi del mondo, “ le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nel porto franco sono considerate agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che, a richiesta degli interessati , non siano assoggettate a vigilanza doganale per mantenerne la nazionalita,

-  che le merci che abbiano per provenienza o destinazione il punto franco,  godano di completa liberta di transito, senza che vengano   riscossi ne’ dazi doganali ne’ tasse di effetto equivalente ad eccezione dei diritti che rappresentano  il corrispettivo dei servizi prestati,

-   che non venga  adottata nei riguardi delle merci  a destinazione ed in provenienza dal porto franco, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, di servizi e di norme doganali e sanitarie “  .

Previsione ulteriormente confermata dal

-     Decreto Comunitario  n. 53\59  art. 4 , art. 8.

-     dpr 1133\69 sulla armonizzazione della disciplina sulle zone franche del

-     dpr 43\73  T.U.  doganale

-     dal D.M. 17.1.1981 come modificato  con D.M. 4.05.2001 del Ministero dei

Trasporti,

Anche la  Corte dei Conti della Comunita Europea, in un documento predisposto dai servizi della Commissione si e’ pronunciata in data 17 aprile 1996  e in data 9.01.1997 precisando che “ le disposizioni piu’ favorevoli per il porto franco di Trieste  sono  tutelate dall’art. 234 del trattato di Roma del 1957 che consente di onorare le convenzioni internazionali concluse  tra gli stati membri e i paesi terzi prima dell’entrata in vigore del trattato di Roma del 1957 con il quale e’ stata istituita la Comunita Economica Europea  e questa deroga deve essere applicata solo ai punti franchi e  alle zone franche dichiarate tali anteriormente al trattato di Roma del 1957 “.

L’istituzione dei punti franchi in Sardegna non solo  e’ stata disposta in epoca anteriore al trattato di Roma del 1957, ma e’ stata anche ribadita  successivamente dal dlgs 75\98, che ha confermato integralmente i diritti sorti  anteriormente al trattato di Roma  agli artt. 166,167 e 168 del Codice doganale Comunitario approvato con Reg. n.  2913\92,   e  agli artt. 799 e 814 del Reg di attuazione  n.2454\93  .

Appare evidente che i fondi Cipe  sbloccati  – un mese fa -  dal Ministro  Corrado Passera per il porto franco di Trieste,  competano anche ai porti franchi della Sardegna nella misura proporzionale  in cui sono stati stanziati tra i  fondi comunitari   da destinare  al funzionamento delle zone franche .

Sestu  15 Nov. 2012

Movimento Artigiani e Commercianti Liberi

 

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